Art. 2.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente parco nazionale di Portofino:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale di Portofino individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture

 

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messi a disposizione dalla regione Liguria, dalla provincia di Genova e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.