1. Sono organi dell'Ente parco nazionale di Portofino:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale di Portofino individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
4. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture